In accordo con il Concistoro Della Chiesa Valdese locale, si è deciso che il tradizionale “Falò” presso il Tempio di Borgo Soullier a Pinasca, acceso ogni 16 febbraio come simbolo di libertà per festeggiare l’emanazione da parte del Re Carlo Alberto dello Statuto Albertino e delle Lettere Patenti del 17 febbraio del 1848 che consentirono a Valdesi prima ed ad Ebrei poi di godere dei diritti civili e politici, quest’anno non si farà, come anche la fiaccolata dal Convitto Valdese di Villar Perosa fino al Tempio.
La decisione nasce a causa dalle condizioni del nostro territorio in questi giorni, in cui, oltre al lungo periodo di siccità si aggiunge un continuo imperversare di venti di Foehn che infierisco su una situazione già di per sè allarmante.
Si ricorda inoltre che la Regione Piemonte ha emanato con ATTO N. DD-A18 116 DEL 04/02/2020 una DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del settore OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICI in cui è stata dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 06.02.2020 in basse alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e alla Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15.
L’art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:
“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 dell’Art. 10;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.” (tra cui Lanterne Cinesi e fuochi pirotecnici, ecc)
L’art.10 comma 2 della Legge regionale n. 15/2018, prevede inoltre che:
È vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’ articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo
L’art.13 della Legge regionale n. 15/2018, prevede anche le relative sanzioni :
1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 10 della l. 353/2000 .
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).